Convivenze di fatto

RICHIESTA E REQUISITI
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel comune di Sansepolcro, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.
Nel caso in cui i dichiaranti non siano residenti nel comune di Sansepolcro, coabitanti, e iscritti nel medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe per effettuare la variazione.
I dichiaranti non devono essere legati tra loro da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

COME SI FA LA DICHIARAZIONE
Gli interessati devono presentare una dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità (modello per  costituzione).
La dichiarazione può essere:
resa presso l’Ufficio Anagrafe del Comune in Piazza Gramsci 7
OPPURE presentata
all’Ufficio Protocollo del Comune in Via Matteotti 1
OPPURE inviata
•    via pec con dichiarazione firmata digitalmente all’indirizzo: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it
•    via posta raccomandata a. Comune di Sansepolcro Via Matteotti 1  52037  Sansepolcro (AR)

LA  CONVIVENZA DI FATTO VIENE SCIOLTA:
•    d’ufficio in caso di cessazione della coabitazione e/o residenza nel Comune di Sansepolcro di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile;
•    su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate);
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto dovrà essere inviata utilizzando le stesse modalità sopra indicate per la costituzione (modello per scioglimento)

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte, il Comune provvederà ad inviare all’altro componente una comunicazione.

I CONVIVENTI DI FATTO HANNO:
a)    gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 c. 38)
b)    in caso di malattia, diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per coniugi e familiari ( art. 1 c. 39)
c)    facoltà di designare  il Convivente di fatto quale proprio rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 cc. 40 e 41)
d)    diritti inerenti la casa di abitazione ( art. 1 cc. da 42 a 45)
e)    diritto di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 c. 44)
f)    diritto di inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare qualora l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1 c. 45)
g)    i diritti del convivente nell’attività  di impresa (art. 1 c. 46)
h)    ampliate le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 cc. 47 e 48
i)    diritto all’applicazione dei medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite nel caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo (art. 1 c. 49)

RAPPORTI PATRIMONIALI
i Conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto come pure le sue modifiche o la sua risoluzione devono essere fatti in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
I contratti sono trasmessi entro dieci giorni dalla stipula al Comune di residenza dal professionista.
Il contratto di convivenza si risolve per: accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, morte di uno dei contraenti.

L’ufficiale di Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
•    legge 20/5/2016 n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (G.U.  n. 118 del 21/5/2016)
•    Circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 1 giugno 2016 legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”). Art. 1 commi 36-65. Prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto.