Leggi di riferimento

DLG 165/01 art 53 comma 14

14. Al fine della verifica dell'applicazione  delle  norme  di  cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge  23  dicembre  1996,  n. 662, e successive modificazioni e  integrazioni,  le  amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare  al  Dipartimento  della  funzione pubblica, in via telematica o su  supporto  magnetico,  entro  il  30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti anche per incarichi relativi  a  compiti  e  doveri  d'ufficio;  sono altresì   tenute   a   comunicare   semestralmente   l'elenco    dei collaboratori  esterni  e  dei  soggetti  cui  sono  stati   affidati incarichi   di   consulenza,   con   l'indicazione   della    ragione dell'incarico  e  dell'ammontare   dei   compensi   corrisposti.   Le amministrazioni rendono  noti,  mediante  inserimento  nelle  proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica,  gli  elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata  e  il  compenso dell'incarico   nonché   l'attestazione    dell'avvenuta    verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di  conflitto  di interessi.  Le  informazioni  relative  a  consulenze   e   incarichi comunicate  dalle  amministrazioni  al  Dipartimento  della  funzione pubblica, nonche'  le  informazioni  pubblicate  dalle  stesse  nelle proprie banche dati accessibili al pubblico  per  via  telematica  ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate  in  tabelle riassuntive rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato  digitale standard aperto che consenta di analizzare  e  rielaborare,  anche  a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di  ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di  trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di  cui  al  terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31  dicembre  di  ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione pubblica   trasmette   alla   Corte   dei   conti   l'elenco    delle amministrazioni che hanno  omesso  di  effettuare  la  comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e  dei  soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

Dlgs 33 2013 art 15 comma 2 

2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2, il pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilita'  del dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno  del  destinatario ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  del  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.