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Scadenza versamento acconto TASI 
Il 16 giugno 2015 scade il termine per il versamento dell’acconto della TASI. L’acconto è pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata  applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
Entro il 16 dicembre dovrà essere effettuato il versamento del saldo calcolato sulla base delle aliquote definitive approvate per l’anno 2015.
Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta, se entro il termine del versamento dell’acconto il Comune ha approvato le aliquote definitive.
Chi versa dopo tali scadenze dovrà pagare una sanzione.

SI RIPORTANO LE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2014 DA UTILIZZARE PER L'ACCONTO 2015:

1) aliquota del 3,3 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari:
a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.
b) immobili equiparati all’abitazione principale e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, qualora ricorrano le condizioni di cui al Regolamento IUC.
b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
e) immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2) aliquota dello 1,2 per mille:
a) abitazioni principali e relative pertinenze e fattispecie ad essa equiparate, del soggetto passivo di imposta classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3) altri immobili aliquota 0,0 per mille.

Alle unità immobiliari di cui ai punti 1) e 2) sono applicate specifiche detrazioni di imposta nella misura di seguito indicata:
- euro 150 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a euro 250,00
- euro 130 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 251,00 fino a euro 350,00
- euro 70 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 351,0 fino a euro 500,00

La detrazione, che spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale.
Dal 1/1/2015 inoltre l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’Estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per questa fattispecie l’imposta è applicata in misura ridotta di due terzi.(Decreto-Legge 28 Marzo 2014, N.47).

VERSAMENTO
Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
Il versamento della TASI è effettuato tramite modello F24.
il versamento deve essere effettuato in n.2 rate scadenti il giorno 16 giugno versamento in acconto, e 16 dicembre versamento a saldo.
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno se entro il termine del versamento dell’acconto il Comune ha approvato le aliquote definitive .
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad €12 (dodici).

CODICE TRIBUTO:
“3958” denominato “TASI


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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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